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Decreto legge 06.07.2012, n. 95

Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario. (G.U. 06.07.2012, n. 156 - S.O. n. 141/L)

Titolo V-bis - Efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, e misure di razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario

Art. 23 novies - Procedura

1. L'Emittente, se intende emettere Nuovi Strumenti Finanziari, trasmette al Ministero e alla Banca d'Italia, almeno quindici giorni prima della data di sottoscrizione prevista, una richiesta che include 170 :

a) la delibera del consiglio di amministrazione;

b) l'importo della sottoscrizione richiesta;

c) il valore nominale iniziale di ciascuno strumento finanziario emesso;

d) la data di sottoscrizione prevista;

e) il Piano di cui all'articolo 23-octies, comma 3.

2. Entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma, la Banca d'Italia valuta:

a) l'adeguatezza del Piano, avendo riguardo anche alla conformità del Piano alla normativa europea in materia di aiuti di Stato, secondo quanto previsto dall'articolo 23-octies e dalle disposizioni di vigilanza;

b) l'adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica dell'Emittente;

c) il profilo di rischio dell'Emittente;

d) la computabilità dei Nuovi Strumenti Finanziari nel patrimonio di vigilanza; 171

e) l'ammontare dei Nuovi Strumenti Finanziari al fine del conseguimento delle finalità di cui all'articolo 23-sexies, comma 1.

3. La Banca d'I

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