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Circolare P.C.M. - Dipartimento funzione pubblica 20.07.2012, n. 7

Ambito di applicazione delle disposizioni introdotte dall'articolo 7, decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5. (G.U. 05.09.2012, n. 207)

1. Inquadramento.

Sono pervenuti a questa Amministrazione numerosi quesiti in ordine all'ambito di applicazione dell'art. 7, decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 il quale, ai commi 1 e 2, dispone che per i documenti di identità e di riconoscimento, rilasciati o rinnovati dopo la sua entrata in vigore, la nuova scadenza cade alla data corrispondente al giorno e al mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo.

La disposizione, che non prevede alcuna deroga, sì applica dunque a tutti i documenti di identità e di riconoscimento.

È bene precisare che il citato art. 7, decreto-legge n. 5 del 2012 non deroga all'arco temporale di naturale scadenza del documento di riconoscimento o di identità (e dei documenti a questi equiparati) se non in occasione del primo rilascio o rinnovo, in relazione al quale all'ordinario termine di scadenza si aggiungono i giorni che residuano alla data di compleanno del titolare del documento.

Ove poi il titolare della carta di identità ne chieda il rinnovo (ulteriore al primo) dopo la data di scadenza coincidente con il giorno del compleanno, la nuova scadenza coinciderà sempre con la data del compleanno, ma sottraendo al periodo naturale di scadenza i giorni che sono stati fatti inutilmente trascorrere prima di chiedere il rinnovo. Per semplificare: se la patente di guida scade il 20 ottobre 2012 (data del compleanno del suo titolare) ed il rinnovo è chiesto il 15 novembre, la nuova scadenza cadrà il 20 ottobre 2022 e non il 20 ottobre 2023.

È utile altresì evidenziare che le novità introdotte dall'art. 7, decreto-legge n. 5 del 2012 si applicano solo in sede di primo rilascio o rinnovo del documento, con la conseguenza che il periodo di validità del documento, iniziato a decorrere prima del 10 febbraio 2012 (data di entrata in vigore del decreto-legge), cessa alla data di naturale scadenza e non a quella del complean

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