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Nota INAIL 15.06.2012, prot. n. 3790

Scuole o Istituti di istruzione di ogni ordine e grado non statali. Addetti alla sorveglianza ed operatori scolastici. Indirizzo classificativo.

In considerazione dell'avvenuta pubblicazione del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali che stabilisce il passaggio da premio speciale unitario a premio assicurativo ordinario per la categoria degli insegnanti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, comprese le scuole materne, ed in relazione alla corretta classificazione delle attività svolte nell'ambito delle suddette strutture scolastiche da addetti alla sorveglianza ed operatori, al fine di garantire uniformità di comportamento da parte delle Sedi si precisa quanto segue.

Il contesto in cui si svolge l'attività del personale suddetto prevede l'impiego del personale medesimo in ambiti lavorativi che riguardano:

- l'accoglienza e la sorveglianza degli alunni nei periodi antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione;

- la pulizia dei locali;

- l'ausilio agli alunni portatori di handicap nell'accesso e nell'uscita dalle strutture scolastiche;

- l'assistenza durante il pasto nelle mense scolastiche;

- la collaborazione con i docenti.

Si rileva che le lavorazioni elencate concorrono, al pari delle attività relative alla mensa e all'infermeria scolastica, alla realizzazione della gestione complessiva degli istituti scolastici.

Pertanto, se le attività vengono esercitate da personale dipendente dagli istituti stessi, dovranno essere considerate quali operazioni complementari e sussidiarie dei servizi di istruzione.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte l'attività svolta da addetti alla sorveglianza ed operatori scolastici trova corretto riferimento alla voce 0611 della Tariffa Terziario e della Tariffa Altre Attività.

È invece da considerare attività con autonomia classificativa, da ricondurre alla voce di tariffa 0722, quella svolta

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