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D.M. MIUR 14.06.2012, n. 53

Integrazione graduatorie ad esaurimento.

Formula iniziale

Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Visto il decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

Vista la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive integrazioni;

Vista la legge n.104 del 5 febbraio 1992;

Vista la legge n. 68 del 12 marzo 1999, concernente le norme per il diritto al lavoro dei disabili;

Vista la legge n. 124 del 3 maggio 1999, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;

Visto il Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti adottato con DM 27 marzo 2000 n. 123, in particolare l'art. 2 c. 7 e l'art. 3 c. 1 che prevedono la possibilità di essere inclusi in una sola provincia e di chiedere, per trasferimento, l'inserimento in una sola provincia;

Visto il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legge n. 255 del 3 luglio 2001, convertito con modificazioni dalla legge n. 333 del 20 agosto 2001;

Vista la legge n. 268 del 22 novembre 2002, ed in particolare l'art. 6;

Vista la legge n. 143, del 4 giugno 2004, recante disposizioni urgenti per assicurare il regolare avvio dell'a.s. 2004/2005;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, recante "codice dell'amministrazione digitale" aggiornato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n.159;

Vista la legge n. 296, del 27/12/2006 ed in particolare l'art. 1, comma 605, lettera c), che ha trasformato le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 143 del 4 giugno 2004, in graduatorie ad esaurimento, fatta salva la possibilità dei soli nuovi inserimenti per i docenti abilitati non ancora inclusi nell

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