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Decreto legge 22.06.2012, n. 83

Misure urgenti per la crescita del Paese. (G.U. 26.06.2012, n. 147 - S.O. 129/L)

Titolo I - Misure urgenti per le infrastrutture l'edilizia ed i trasporti

Capo IV-bis - Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni complessive

Art. 17 undecies - Fondo per l'erogazione degli incentivi

1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2013 e di 45 milioni di euro per l'anno 2014, per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui all'articolo 17-decies. 34

2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono così ripartite per l'anno 2013:

a) 15 milioni di euro, per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui all'articolo 17-decies, comma 1, lettere a) e c), erogati a beneficio di tutte le categorie di acquirenti, assicurando comunque che le risorse medesime siano assegnate per una quota pari al 70 per cento alla sostituzione di veicoli pubblici o privati destinati all'uso di terzi come definito dall'articolo 82 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o alla sostituzione dei veicoli utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, e destinati ad essere utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa o dati in disponibilità ai dipendenti in uso proprio e per lo svolgimento dell'attività lavorativa; 35

b) 2

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