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CCNI 05.06.2012

Contratto Collettivo Nazionale Integrativo per il personale della Dirigenza Scolastica in attuazione dell'articolo 9 del C.C.N.L. - Area V - del 15.7.2010 e dell'articolo 11 del C.C.N.L. - Area - dell'11.4.2006.

Art. 2 - Istituzioni scolastiche sottodimensionate

Le istituzioni scolastiche sottodimensionate con un numero di alunni inferiore a 600 unità, ridotto fino a 400 in alcuni casi particolari ai sensi dell'art. 19, comma 5, della legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificata dalla legge 12 novembre 2011, n. 183, non possono essere più sede di dirigenza scolastica ma devono essere conferite in reggenza a Dirigenti scolastici in servizio presso altre istituzioni scolastiche autonome.

Pertanto, in ossequio al succitato disposto normativo, i Dirigenti scolastici in servizio sulle predette sedi avranno titolo a partecipare alle operazioni di mutamento di incarico e di mobilità interregionale, sia nel caso di prossima scadenza del contratto sia nel caso in cui il contratto non sia in scadenza, successivamente ai Dirigenti di cui all'art. 1.

L'assegnazione degli incarichi sarà effettuata nell'ordine previsto dall'art. 11 del C.C.N.L. - Area V - del 11 aprile 2006.

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