Decreto legislativo 27.01.2012, n. 18
1. Sono abrogati:
a) il secondo, terzo, quarto, quinto e ottavo comma dell'articolo 86 e l'articolo 87, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
b) i commi 4 e 9 dell'articolo 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168.
2. Il secondo periodo dell'articolo 7, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168, è sostituito dal seguente: "In tale caso il relativo onere complessivo di ammortamento annuo non può comunque superare il 15 per cento dei finanziamenti a ciascuna università per contributi per il funzionamento, al netto delle spese per assegni fissi al personale di ruolo, ivi comprese le spese per investimento e per l'edilizia universitaria.".
3. Il comma 7 dell'articolo 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168, è sostituito dal seguente: "7. Le università adottano un regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato con decreto del rettore, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico. Il controllo del Ministero è esercitato nelle forme di cui all'articolo 6, comma 9.".
4. All'articolo 86, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, la parola: "finanziaria" è sostituita dalla seguente: "gestionale".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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