IperTesto Unico IperTesto Unico

Sentenza Suprema Corte di Cassazione - Sezione Lavoro 02.02.2012, n. 6742

Congedo parentale.

Suprema Corte di Cassazione

Sezione Lavoro

Svolgimento del processo

X e XX, quest'ultima nella qualità di consigliere di parità della provincia di XX, esponevano, con ricorso al tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, che la X, dipendente dell'Istituto di credito YYY, a seguito del parto avvenuto il 25 settembre 2004, aveva usufruito, a decorrere dal gennaio 2005, del congedo parentale previsto dall'art. 32 del d.lgs. n. 151 del 2001. Su richiesta della lavoratrice il suddetto congedo parentale era stato goduto in modo frazionato, e, più precisamente, dal lunedì al giovedì con rientro al lavoro il venerdì ovvero in altro giorno precedente una festività. Ciò premesso deducevano che l'istituto di credito aveva erroneamente conteggiato, quali giorni lavorativi, solo il venerdì o i giorni lavorati prefestivi avendo ricompreso nel periodo di congedo i giorni del sabato e della domenica ovvero le festività infrasettimanali successive al giorno lavorativo. Con la conseguenza, ad avviso delle ricorrenti, che il datore di lavoro aveva ingiustamente sottratto almeno due giorni di congedo parentale per ciascuna settimana.

Nel costituirsi in giudizio l'istituto di credito affermava la correttezza della propria interpretazione del citato art, 32 sottolineando che l'accoglimento della tesi di controparte avrebbe determinato una disparità di trattamento della lavoratrice ricorrente rispetto alle lavoratrici che avessero scelto un giorno diverso dal venerdì per riprendere il lavoro. Sotto altro profilo eccepiva il difetto di legittimazione della XX ad essere parte nel giudizio de quo.

Il giudice adito, nel confermare il provvedimento in precedenza adottato ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ., dichiarava il diritto di X al ricalcolo delle giornate di congedo parentale fruite e al riconoscimento delle ulteriori giornate alla stessa spettanti con conseguente pagamento delle relative differenze retributive. Non si pronunciava sull

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.