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Nota MIUR 22.02.2012, prot. n. 1000

Eccezionali eventi atmosferici: validità dell'anno scolastico; adeguamenti dei calendari scolastici regionali.

Come noto l'art. 74 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, contiene alcune norme di carattere generale relative alla definizione del calendario scolastico, quali quelle che riguardano la fissazione dell'inizio e del termine dell'anno scolastico e del periodo di svolgimento delle attività didattiche.

In particolare, il comma 3, stabilisce che "allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni".

Tali disposizioni e nello specifico la norma appena richiamata, rappresentano i limiti entro i quali si esercita la competenza delle Regioni a determinare il calendario scolastico (art. 138 D.Lgs 112/98) e quella delle istituzioni scolastiche a disporre eventuali adeguamenti dello stesso in relazione a specifiche esigenze del Piano dell'Offerta Formativa (art. 5 D.P.R. 275/99).

Si tratta, quindi, di norme che vanno osservate all'atto della determinazione dei calendari scolastici da parte delle Regioni e in sede di adeguamento dei medesimi da parte delle scuole. L'eventuale violazione di tali norme costituisce, di conseguenza, ragione di illegittimità dei relativi provvedimenti di adozione o di adeguamento dei calendari scolastici.

Può tuttavia accadere, come è di fatto avvenuto nelle scorse settimane durante le quali alcune aree del nostro Paese sono state interessate da eccezionali nevicate, che si verifichino eventi imprevedibili e straordinari (ad esempio gravi calamità naturali, eccezionali eventi atmosferici) che inducano i Sindaci ad adottare ordinanze di chiusura delle sedi scolastiche.

Al ricorrere di queste situazioni si deve ritenere che è fatta comunque salva la validità dell'anno scolastico, anche se le cause di forza maggiore, consistenti in eventi non prevedibili e non programmabili, abbiano comportato, in concreto, la discesa dei giorni di lezione al di sotto del limite dei 200, per effetto delle ordinanze sindacali di chiu

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