Decreto legge 09.02.2012, n. 5
Titolo I - Disposizioni in materia di semplificazioni
Capo III - Semplificazione per le imprese
Sezione VI - Disposizioni di semplificazione in materia di ricerca
1. Il personale dipendente inquadrato nel ruolo dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca e delle università che, in seguito all'attribuzione di borse di studio, assegni o altre forme similari di sovvenzione dell'Unione europea o internazionali, svolga la relativa attività di ricerca presso l'ente di appartenenza, è collocato in aspettativa senza assegni su richiesta, per il periodo massimo di durata della borsa di studio, assegno o altra forma similare di sovvenzione. Lo svolgimento dell'attività di ricerca inerente alla borsa di studio, assegno o altra forma similare di sovvenzione e la relativa retribuzione vengono regolati dall'ente mediante un contratto di lavoro a tempo determinato. La retribuzione massima spettante al ricercatore rimane a carico della borsa di studio, assegno o altra forma similare di sovvenzione dell'Unione europea o internazionale e non può eccedere quella prevista per il livello apicale, appartenente alla fascia di ricercatore più elevata del profilo di ricercatore degli enti pubblici di ricerca.
2. Al personale dipendente inquadrato nel ruolo dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca e delle università che, in seguito all'attribuzione di borse di studio, assegni o altre forme similari di sovvenzione dell'Unione europea o internazionali, svolga la re
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.