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Decreto legge 09.02.2012, n. 5

Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. (G.U. 09.02.2012, n. 33 - S.O. n. 27)

Titolo I - Disposizioni in materia di semplificazioni

Capo III - Semplificazione per le imprese

Sezione V - Semplificazione in materia di agricoltura

Art. 26 - Definizione di bosco e di arboricoltura da legno

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera c), dopo le parole: «la continuità del bosco» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «non identificabili come pascoli, prati e pascoli arborati»;

b) al comma 6, dopo le parole: «i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno di cui al comma 5» sono inserite le seguenti: «ivi comprese, le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli, i terrazzamenti, i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi» e, in fine, sono aggiunte le seguenti: «non identificabili come pascoli, prati o pascoli arborati o come tartufaie coltivate.».

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