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Circolare INPS 28.02.2012, n. 28

Benefici per il personale dipendente dell'Istituto impegnato nell'assistenza di un soggetto affetto da grave disabilità. Art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 - Congedo straordinario retribuito. Art. 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53 - Congedo non retribuito per gravi motivi familiari.

Premessa

Con la presente circolare si forniscono indicazioni e chiarimenti, volti ad uniformare i comportamenti da parte di tutte le strutture dell'istituto in merito alla fruizione del congedo straordinario retribuito, previsto dall'art. 42, comma 5, del D.L.vo 26 marzo 2001, n. 151, e del congedo non retribuito per gravi e documentati motivi familiari, previsto dall'art. 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, anche alla luce delle recenti modifiche legislative introdotte dall'art. 4 del D.L.vo 18 luglio 2011, n. 119.

 

1) Congedo straordinario retribuito di cui al d.l.vo. 26 marzo 2001, n.151

1.1 Soggetti aventi diritto

L'art. 42, comma 5, del D.L.vo. n. 151/2001, recependo le disposizioni di cui all'art. 80, comma 2, della legge n. 388/2000 e le disposizioni di cui all'art. 4, comma 2, della legge n. 53/2000, prevedeva che i beneficiari del congedo retribuito fossero i genitori ovvero i fratelli e le sorelle della persona con disabilità grave in caso di scomparsa di entrambi i genitori medesimi.

Successivamente, a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 133/2005, n. 158/2007 e n. 19/2009, il novero dei soggetti che possono fruire del congedo indennizzato è stato ampliato, estendendo il beneficio ai fratelli e alle sorelle conviventi, anche nel caso in cui i genitori del disabile siano ancora in vita ma totalmente inabili, al coniuge convivente e ai figli conviventi.

Il decreto legislativo n. 119/2011, in attuazione dell'art. 23, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n.183, ha apportato importanti modifiche alla disciplina del congedo in argomento, in particolare per quanto riguarda l'individuazione dei soggetti legittimati a fruirne nonché per quanto concerne le modalità di accesso all'agevolazione.

Variando le condizioni di priorità rispetto alla previgente disciplina, i soggetti aventi diritto a fruire del congedo straordinario retribuito per assistere un familiar

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