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Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze 27.02.2012, n. 6

Monitoraggio e smaltimento dei residui passivi perenti. Applicazione dell'articolo 35 comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 1 del 2012. Istruzioni per la ricognizione dei debiti fuori bilancio formatisi nell'anno 2011 ed attuazione dell'articolo 3, comma 39, della legge n. 244 del 2007 - Revisione residui passivi di conto capitale.

Premessa

L'articolo 35 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 concernente "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", prevede una serie di misure per migliorare la tempestività dei pagamenti e per accelerare l'estinzione dei debiti delle amministrazioni statali relativi alla fornitura di beni e servizi. Tali debiti sono iscritti come residui passivi accertati al 31 dicembre 2011 nel Conto del bilancio o come residui andati in perenzione nel Conto del patrimonio.

La possibilità che detti debiti possano essere soddisfatti è subordinata, per i primi, alla disponibilità di cassa iscritta in bilancio che, in caso di carenza, può essere integrata con apposite variazioni compensative da disporre da parte dell'amministrazione stessa o con apposita richiesta al Ministro dell'economia e delle finanze di prelevamento dal Fondo di riserva per l'integrazione delle dotazioni di cassa; per i secondi, all'entità delle risorse finanziarie iscritte sugli appositi fondi speciali, di parte corrente e di conto capitale, previsti, per la reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti, dall'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Con la reiscrizione in bilancio, si rende possibile la piena attuazione di quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (legge di contabilità), tuttora vigente sebbene più volte modificato nel corso degli anni. La citata disposizione, nel prevedere per i residui passivi la perenzione agli effetti amministrativi (dopo due anni dall'iscrizione in bilancio) ovvero la loro eliminazione dalle scritture contabili, dà facoltà di riprodurre in bilancio le somme eliminate attraverso la loro riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi. Ciò avviene mediante utilizzo dei richiamati fondi speciali.

Per l'anno 2011, i menzionati fondi, di parte corrente e di conto capitale, hanno avuto uno stanziamento d

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