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CCNI 29.02.2012

Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2012/2013.

Titolo IV - Sezione personale A.T.A.

Capo III - Perdenti posto

Art. 49 - Personale soprannumerario sull'organico provinciale

1. Il personale in soprannumero sull'organico provinciale è tenuto a presentare domanda di movimento. Qualora lo stesso non presenti domanda di movimento, o se nessuna delle preferenze espresse è disponibile, viene trasferito d'ufficio.

I soprannumerari che non abbiano ottenuto il trasferimento d'ufficio, il trasferimento a domanda o il passaggio di profilo, qualora richiesti, per mancanza di disponibilità nell'organico provinciale, possono rientrare nella scuola o nel comune da cui sono stati trasferiti d'ufficio nell'ultimo ottennio usufruendo della precedenza di cui all'art. 7, comma 1, punti II) e IV). Il personale di cui trattasi, ai fini del rientro nella predetta scuola, ovvero nel comune, partecipa al movimento e viene graduato con il personale perdente posto avente titolo al rientro nella scuola di precedente titolarità.

2. Il trasferimento d'ufficio del personale in oggetto che ha perso la sede negli anni scolastici precedenti e che è, tuttora, senza sede, viene trattato nella seconda fase dell'ordine delle operazioni (allegato F - lettera C).

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