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Legge 31.12.2012, n. 245

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. (G.U. 17.01.2013, n. 14)

Art. 23 - Rendiconto della effettiva utilizzazione delle somme percepite

1. A cura dell'UBI sono trasmessi annualmente, entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, al Ministero dell'interno i rendiconti relativi all'effettiva utilizzazione delle somme di cui agli articoli 19 e 20 e l'UBI ne diffonde adeguata informazione.

2. I rendiconti di cui al comma 1 devono comunque precisare:

a) il numero dei ministri di culto di cui è stata assicurata l'intera remunerazione e di quelli ai quali è stata assicurata un'integrazione;

b) l'ammontare complessivo delle somme di cui all'articolo 20 destinate al sostentamento dei ministri di culto, nonché l'ammontare delle ritenute fiscali su tali somme;

c) gli interventi operati per altre finalità previste dagli articoli 19 e 20.

3. Il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dal ricevimento dei rendiconti di cui al comma 1, ne trasmette copia, con propria relazione, al Ministro dell'economia e delle finanze.

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