Legge 31.12.2012, n. 245
Allegato - Intesa 4 aprile 2007 tra la Repubblica italiana e l'Unione Buddhista Italiana
Preambolo
La Repubblica italiana e l'Unione Buddhista Italiana (di seguito denominata UBI), richiamandosi ai principi di libertà religiosa sanciti dalla Costituzione e ai diritti di libertà di coscienza e di religione garantiti dalla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, e successive integrazioni e modifiche, nonché dai Patti internazionali relativi ai diritti economici, sociali e culturali ed ai diritti civili e politici del 1966, ratificati con legge 25 ottobre 1977, n. 881;
Considerato che in forza dell'articolo 8, commi secondo e terzo, della Costituzione, le confessioni religiose hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano e che i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di una intesa con le relative rappresentanze;
Ritenuto che la legislazione sui culti ammessi del 1929 e del 1930 non sia idonea a regolare i reciproci rapporti;
Riconosciuta l'opportunità di addivenire alla predetta intesa;
Convengono che la legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, della presente intesa sostituisce ad ogni effetto, nei confronti dell'UBI, e degli organismi da essa rappresentati, la citata legislazione sui culti ammessi;
Nell'addivenire alla presente intesa la Repubblica italiana prende atto che:
l'UBI afferma che la fede non necessita di tutela penale diretta; l'UBI, convinta che l'educazione e la formazione religiosa dei fanciulli e della gioventù sono di specifica competenza della famiglia e delle organizzazioni religiose, non richiede di svolgere nelle scuole gestite dallo Stato o da altri enti pubblici, p
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