IperTesto Unico IperTesto Unico

Legge 24.12.2012, n. 234

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. (G.U. 04.01.2013, n. 3)

Capo IV - Partecipazione delle regioni, delle province autonome e delle autonomie locali al processo di formazione degli atti dell'Unione Europea

Art. 26 - Partecipazione degli enti locali alle decisioni relative alla formazione di atti normativi dell'Unione europea

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei assicura, per il tramite della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, un'adeguata consultazione dei comuni, delle province e delle città metropolitane ai fini della formazione della posizione dell'Italia in relazione ad attività dell'Unione europea che presentino specifica rilevanza negli ambiti di competenza degli enti locali.

2. Qualora i progetti e gli atti di cui all'articolo 6, comma 1, riguardino questioni di particolare rilevanza negli ambiti di competenza degli enti locali, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei li trasmette alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Tali progetti e atti sono altresì trasmessi per il tramite della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, all'ANCI, all'UPI e all'UNCEM. Su tutti i progetti e gli atti di loro interesse le associazioni rappresentative degli enti locali, per il tramite della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono trasmettere osservazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per gli affari europei e alle Camere e possono richiedere che gli stessi siano sottoposti all'esame della Conferenza stessa.

3. Nelle materie che investono le competenze degli enti locali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee convoca ai gruppi di lavoro di cui all'articolo 19, comma 4, esperti

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.