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Legge 10.12.2012, n. 219

Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali. (G.U. 17.12.2012, n. 293)

Art. 6 - Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

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