D.P.C.M. 21.12.2012, n. 262
1. Ai componenti dei nuclei sono vietati, per tutto il periodo di permanenza nel nucleo, lo svolgimento di incarichi o la prestazione di consulenze che possono porre gli stessi in posizione di conflitto di interesse. Per l'inosservanza di tale divieto i componenti possono essere revocati dalla carica. Ad essi si applica, in ogni caso, il regime di incompatibilità previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, sentito il Dipartimento della programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, elabora, nell'ambito del Sistema Nazionale di Valutazione, il Codice Etico dei nuclei, al quale ciascun componente è tenuto ad aderire. Del medesimo Codice è data adeguata pubblicità attraverso la pubblicazione sui siti istituzionali delle Amministrazioni.
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