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D.P.C.M. 21.12.2012, n. 262

Regolamento recante disciplina dei nuclei istituiti presso le amministrazioni centrali dello Stato con la funzione di garantire il supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli interventi pubblici. (G.U. 22.02.2013, n. 45)

Art. 2 - Indipendenza ed autonomia dei nuclei di valutazione

1. I Nuclei di Valutazione sono organismi autonomi sotto il profilo amministrativo, organizzativo e funzionale.

2. I Nuclei sono collocati, nell'ambito delle Amministrazioni centrali dello Stato, all'interno delle strutture responsabili della programmazione integrata dell'intera amministrazione o, se ancora non funzionanti, alle dirette dipendenze dell'organo che definisce l'indirizzo politico-amministrativo.

3. I componenti dei Nuclei di valutazione operano in piena autonomia di giudizio e con indipendenza di valutazione, anche attivando tra loro opportune collaborazioni in raccordo con il sistema nazionale di valutazione, istituito dal quadro strategico nazionale.

4. Le Amministrazioni centrali dello Stato assicurano l'indipendenza dei Nuclei di valutazione nell'esercizio delle funzioni valutative.

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