D.P.C.M. 12.12.2012
1. La classificazione delle missioni applicate al bilancio dello Stato, riportata nell'allegato n. 1 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante, rappresenta la base di riferimento per una uniforme classificazione delle missioni delle amministrazioni pubbliche.
2. Ciascuna amministrazione pubblica, previa indicazione dell'amministrazione vigilante, individua tra le missioni del bilancio dello Stato attualmente esistenti, quelle maggiormente rappresentative delle finalità istituzionali, delle funzioni principali e degli obiettivi strategici dalla stessa perseguite. Le amministrazioni pubbliche classificano nella missione «Fondi da ripartire» le eventuali spese relative a fondi che, in sede di previsione, sono destinati a finalità non riconducibili a specifiche missioni, in quanto l'attribuzione delle risorse è demandata ad atti e provvedimenti adottati in corso di gestione e, nella missione «Servizi istituzionali e generali», le spese di funzionamento dell'apparato amministrativo riferibili a più finalità e non attribuibili puntualmente a specifiche missioni.
3. Qualora le missioni applicate al bilancio dello Stato non risultino adeguatamente rappresentative degli elementi indicati al comma 2, ciascuna amministrazione pubblica trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una richiesta motivata di modifica o integrazione della classificazione di riferimento di cui all'allegato 1, per il tramite del Ministero vigilante che, al riguardo, esprime un proprio parere anche al fine dell'eventuale applicazione della medesima missione di spesa al comparto di riferimento dell'amministrazione pubblica richiedente.
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