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Interpello Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 21.12.2012, n. 43

Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001 - congedo per assistenza coniuge convivente di soggetto con handicap.

L'ANCI ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla portata applicativa dell'art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001 concernente il congedo del coniuge convivente per l'assistenza al soggetto portatore di handicap.

In particolare, l'istante chiede precisazioni in ordine alla corretta interpretazione della disposizione normativa di cui sopra, nella parte in cui contempla le ipotesi di "mancanza, decesso, o (...) presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente", quali causali che legittimano la richiesta di fruizione del congedo in esame da parte di soggetti diversi dal coniuge stesso.

A tal proposito, l'interpellante pone la questione afferente alla possibilità di considerare l'età avanzata del coniuge convivente - superiore agli 80 anni - quale fattispecie presuntiva di uno stato invalidante, ovvero se, anche in quest'ultima circostanza, sia comunque necessaria una certificazione medica attestante l'eventuale stato patologico.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro, si rappresenta quanto segue. In via preliminare, occorre muovere dalla lettura della citata norma, nella sua nuova formulazione, a seguito dell'emanazione del D.Lgs. n. 119/2011 - attuativo dell'art. 23 comma 1, L. n. 183/2010 - che ha introdotto importanti modifiche alla disciplina in argomento sia in relazione ai soggetti possibili fruitori, che alle modalità di accesso all'agevolazione medesima.

Nello specifico la norma stabilisce che "il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità (...) ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, (...). In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie i

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