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Messaggio INPS 07.12.2012, n. 20194

Gestione separata di cui all'art.2, co. 26, L. 335/1995. Chiarimenti concernenti il recupero, ad opera degli istituti scolastici, della quota a carico dei collaboratori ex LSU. Msg. n. 011111 del 3 luglio 2012. Chiarimenti.

L'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2000 e le successive indicazioni operative stabilite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in accordo con il Ministero dell'Istruzione, università e ricerca (cfr. messaggio n. 011111 del 3 luglio 2012), hanno previsto che i lavoratori socialmente utili, stabilizzati dalle Scuole con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, fossero esonerati dal versamento all'INPS della propria quota di contribuzione fino all'importo massimo di euro 9.296,22.

Da una ricognizione effettuata dall'Istituto è emerso che la maggior parte dei lavoratori - che hanno rapporti di collaborazione sin dalla data di applicazione della predetta norma - hanno superato, nel corso degli anni, il citato importo massimo e, pertanto, si è reso necessario prevedere la restituzione delle quote di agevolazione di cui gli stessi hanno indebitamente beneficiato.

Al riguardo, di recente, le Strutture territoriali dell'INPS hanno inviato agli Istituti scolastici interessati una lettera contenente, tra l'altro, le modalità di recupero delle quote di agevolazione contributiva indebitamente fruite da parte dei collaboratori ex LSU che hanno superato il predetto importo.

Si rammenta che l'Inps è tenuto a richiedere la contribuzione omessa solo al committente in quanto unico titolare del rapporto contributivo con l'Istituto previdenziale, pertanto è la Scuola che dovrà ottemperare agli adempimenti indicati nella predetta lettera.

In particolare il versamento dell'indebito dovrà essere effettuato in unica soluzione, entro tre mesi dal ricevimento della citata lettera, oppure, entro lo stesso termine, dovrà essere presentata dall'Istituto scolastico domanda di dilazione, fino ad un massimo di ventiquattro mesi, senza applicazione di sanzioni. Scaduto tale termine saranno applicate le sanzioni per morosità.

L'Istituto non ha fornito disposizioni circa le modalità di recupero di tali indebiti da parte degli Istituti s

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