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D.M. MIUR 28.12.2012, n. 103

Decadenza e nomina revisori dei conti

Formula iniziale

Visto l'art. 21 della legge 15 marzo 1997. n. 59, contenente la delega al Governo in materia di autonomia scolastica;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

Visto il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, che disciplina il sistema dei controlli nelle Amministrazioni pubbliche, e in particolare il controllo di regolarità amministrativa e contabile;

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il D.M. 1° febbraio 2001, n. 44, concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche;

Visto l'art. 1, comma 616, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo cui il riscontro di regolarità amministrativa e contabile presso le istituzioni scolastiche e effettuato da due revisori dei conti, nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con riferimento agli ambiti territoriali scolastici;

Visto l'art. 1, comma 617, della citata legge n. 296/2006, secondo cui i revisori dei conti in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, già nominati dal competente Ufficio Scolastico Regionale, sono confermati fino all'emanazione del decreto di nomina dei rispettivi Ministeri;

Vista la Direttiva n. 102 del 30 dicembre 2040 emanata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della Ricerca per l'attività istruttoria del procedimento di nomina e revoca dei revisori dei conti presso le istituzioni scolastiche statali e di indirizzo dell'attività degli stessi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 che all'art. 6 comma 20 lettera a) stabilisce che a

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