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Decreto legislativo 31.12.2012, n. 235

Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190. (G.U. 04.01.2013, n. 3)

Formula iniziale

Entrata in vigore del provvedimento: 05/01/2013

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 1, commi 63, 64 e 65, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, recante: «Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, recante: «Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali»;

Visto il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, recante: «Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica»;

Vista la legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante «Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero»;

Vista la legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, recante «Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia»;

Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215;

Vista la disciplina in materia di incandidabilità per le cariche elettive e di governo regionali recata dall'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, recante: «Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale»;

Vista la disciplina in materia di incandidabilità per le cariche elettive e di governo locale recata dagli art

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