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Deliberazione Avcp 24.12.2012

Attuazione dell'art. 6 bis del dlgs 163/2006 introdotto dall'art. 20, comma 1, lettera a), legge n. 35 del 2012.

Art. 3 - Termini e regole tecniche di accesso al servizio

1. Il sistema AVCPASS è utilizzabile per le procedure di affidamento il cui CIG è richiesto a partire dal 1° gennaio 2013.

2. Coerentemente con quanto previsto dall'art. 77, comma 5, del Codice e dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1/2010, tutte le comunicazioni svolte nell'ambito del sistema AVCPASS sono effettuate tramite PEC. Pertanto, è necessario che ciascuno dei seguenti soggetti possieda un indirizzo PEC:

a) stazione appaltante/ente aggiudicatore (PEC relativa all'Area Organizzativa Omogenea di Protocollo di appartenenza);

b) Responsabile del Procedimento (casella PEC personale);

c) almeno un amministratore/legale rappresentante di ogni operatore economico (casella PEC personale dell'amministratore e casella PEC dell'operatore economico); nel caso di operatore economico persona fisica casella PEC personale;

d) eventuale delegato dall'operatore economico (casella PEC personale del delegato e casella PEC dell'operatore economico);

e) Presidente di Commissione e Commissari di gara chiamati ad operare tramite il sistema AVCPASS (casella PEC personale).

3. Coerentemente con quanto disposto dall'art. 21, comma 2, del Dlgs 82/2005 recante il Codice dell'Amministrazione Digitale e s.m.i., i documenti inseriti dagli operatori economici, devono essere firmati digitalmente dai soggetti di cui al comma 2, lettere c) e d). Pertanto tali soggetti devono dotarsi di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori.

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