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Circolare Ministero del lavoro e delle politiche sociali 27.12.2012, n. 32

L. n. 92/2012 (cd. riforma lavoro) - art. 69 bis, D.Lgs. n. 276/2003 - partite IVA - indicazioni operative per il personale ispettivo.

L'art. 1, comma 26, della L. n. 92/2012 ha introdotto l'art. 69 bis nel corpo del Titolo VII, Capo I, del D.Lgs. n. 276/2003 - rubricato "altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo" - volto a circoscrivere l'utilizzo delle cd. partite IVA attraverso un meccanismo presuntivo di un diverso rapporto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto a fronte di specifiche condizioni.

L'intervento nasce dall'esigenza di contrastare fenomeni distorsivi che nascondono, con lo strumento della partita IVA, prestazioni inquadrabili nell'ambito della co.co.pro. o, addirittura, nell'ambito del lavoro subordinato.

La disposizione indica in particolare alcuni elementi che evidenziano la presenza, nel concreto, di una "monocommittenza", rispetto alla quale non è verosimile (trattasi infatti di una presunzione "semplice") un incarico di lavoro autonomo puramente occasionale.

 

Soggetti interessati e presunzioni

La partita IVA è un particolare strumento fiscale riservato, oltre che alle imprese, ai lavoratori autonomi, ovvero a quei lavoratori che, ai sensi dell'art. 2222 c.c., si obbligano "a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente".

Più nello specifico, secondo l'art. 35 del D.P.R. n. 633/1972, sono titolari di partita IVA "i soggetti che intraprendono l'esercizio di un impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione". Lo stesso strumento non è comunque precluso a soggetti che, sotto il profilo lavoristico, vedono inquadrate le proprie prestazioni nello specifico ambito della collaborazione coordinata e continuativa che - lo si ricorda - costituisce anch'essa una forma di lavoro autonomo.

Rispetto alle prestazioni rese da tale categoria di soggetti (i "titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto") si

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