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Circolare Ministero del lavoro e delle politiche sociali 11.12.2012, n. 29

L. n. 92/3012 (c.d. riforma lavoro) - collaborazione coordinata e continuativa a progetto - indicazioni operative per il personale ispettivo.

La L. n. 92/2012 (c.d. riforma lavoro) è intervenuta a modificare, fra l'altro, la disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative a progetto di cui agli artt. 61 e ss. del D.Lgs. n. 276/2003. introducendo alcune "restrizioni" finalizzate a contrastare un utilizzo non corretto dell'istituto.

Il Legislatore ha, infatti, modificato diversi aspetti di tale tipologia contrattuale. tra i quali il requisito del progetto, il corrispettivo dovuto al collaboratore, l'esercizio del diritto di recesso, nonché i profili di carattere più specificatamente sanzionatorio.

In relazione alle novità introdotte dall'art. 1, commi 23-25, della L. n. 92/2012 si forniscono di seguito alcuni chiarimenti interpretativi volti a consentire un corretto svolgimento della attività di vigilanza nonché l'uniformità di comportamento del personale ispettivo sull'intero territorio nazionale.

 

Requisiti del progetto

Ai sensi del novellato art. 61, comma 1, D.Lgs. n. 276/2003 il "progetto" resta l'unico ed indispensabile requisito cui ricondurre i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sottoscritti successivamente al 18 luglio 2012, data di entrata in vigore della L. n. 92/2012.

Secondo la nuova disposizione, infatti, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa devono essere riconducibili ad uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore" e non più, come nella precedente formulazione, anche a "programmi di lavoro o fasi di esso". Il riferimento al "programma di lavoro" o alla sua "fase" risulta peraltro eliminato anche in altri momenti di disciplina dell'istituto, attesa la difficile individuazione, nel concreto, di tali fattispecie.

Collegamento ad un determinato risultato finale

Il progetto deve essere "funzionalmente collegato ad un determinato risultato finale" tant'è che, anche in relazione alla forma del contratto, è esplicitamente

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