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Circolare Ministero dell'Interno 24.12.2012, n. 33

Legge 10 dicembre 2012, n. 219 ("Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali").

Con Legge 10 dicembre 2012, n. 219, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 293 del 17 dicembre 2012, in vigore dal 10 gennaio 2013, il legislatore ha introdotto modifiche alle disposizioni del Codice civile in materia di riconoscimento di figli naturali (artt. 1 e 3); ha delegato il Governo alla revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione (art. 2); ha modificato la disposizione regolamentare, di cui all'art. 35, D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, relativa alla disciplina del nome (art. 5, comma 2); ha previsto che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della normativa delegata, siano apportate le necessarie e conseguenti modifiche alla disciplina regolamentare in materia di ordinamento dello stato civile, di cui al D.P.R. n. 396/2000 cit. (art. 5, comma 1).

La ratio della riforma in esame si rinviene nella volontà del Legislatore di addivenire al superamento, nell'ordinamento nazionale, di ogni ineguaglianza normativa tra figli legittimi e figli naturali, in virtù del principio della unicità dello status di "figlio", con conseguenti, significativi riflessi giuridici nella materia dello stato civile.

In attesa della rimodulazione complessiva del quadro normativo che, in ossequio a tale principio, deriverà sia dalla normativa delegata (art. 2 cit.), sia dalle previste modifiche delle disposizioni regolamentari (art. 5, comma 1, cit.), si evidenziano fin da ora gli aspetti di immediato interesse, attinenti alla materia dello stato civile.

Il comma 2 dell'art. 1 della Legge, dalle lettere a) ad e), modifica i cinque commi dell'art. 250 c.c. ("Riconoscimento"): in particolare, il primo comma è sostituito con la previsione, per il figlio che viene riconosciuto, dell'espressione "nato fuori del matrimonio" in luogo dell'aggettivo "naturale"; il secondo comma dell'art. 250 c.c. è modificato con la riduzione, da sedici a quattordici anni, dell'età richiesta perché il figlio debba prestare il proprio assenso al riconoscimento; il ter

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