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Parere PCM 10.04.2012, prot. n. 14862

Limiti di età - conferimento di incarico ex art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001.

Si fa riferimento al quesito di cui alla nota del 5.3.2012, prot. 6203, in merito alla possibilità di conferire un incarico dirigenziale, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, ad un soggetto, già collocato in quiescenza, che compie nel corso del 2012 i 67 anni di età.

In proposito, l'art. 33, comma 3, del d.l. n. 223 del 2006, convertito in l. n. 248 del 2006, menzionato anche da codesta Amministrazione, prevede che "I limiti di età per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici risultanti anche dall'applicazione dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si applicano anche ai fini dell'attribuzione degli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19, comma 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001".

Come chiarito dalla recente circolare n. 2 del 2012, adottata dal Dipartimento della funzione pubblica d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'INPS, l'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, convertito in l. n. 214 del 2012, non ha modificato i limiti ordinamentali di età, ma ha innovato i requisiti anagrafici e contributivi per il conseguimento del diritto a pensione con riferimento a quei soggetti che non erano in possesso dei prescritti requisiti alla data del 31 dicembre 2011. Pertanto, considerato anche che il citato art. 33, comma 3, non è stato modificato, si è dell'avviso che la nuova norma non abbia impattato sulla portata di tale disposizione e che, quindi, i limiti di età restino comunque vincolanti ai fini del conferimento e della durata degli incarichi dirigenziali ai sensi del predetto art. 19, comma 6.

Quindi, per quanto riguarda lo specifico caso prospettato, si è dell'avviso che l'amministrazione non possa conferire l'incarico all'interessato poiché lo stesso raggiunge il limite massimo di età nel corso dell'anno.

 

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