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Decreto MIUR 16.04.2012, n. 7

Corsi di formazione per conseguimento specializzazione sostegno.

Art. 5 - Norme transitorie e finali

1. In prima applicazione, i docenti iscritti e frequentanti il corso di cui all'articolo 3, possono essere utilizzati su posto di sostegno dopo l'acquisizione del livello intermedio, ovvero del livello base nel caso in cui la tempistica non consenta di espletare le prove di verifica del livello intermedio in tempo utile ai fini delle procedure di utilizzazione, in subordine ai docenti in possesso di titolo di specializzazione, preferibilmente presso l'istituzione scolastica di ultima titolarità. A tal fine, è compilato dagli Ambiti territoriali uno specifico elenco, diviso per grado di scuola, in cui confluiscono tutti gli specializzandi. L'interruzione della frequenza comporta l'immediata decadenza dall'incarico.

2. I docenti della Scuola Secondaria di Secondo Grado frequentanti il percorso di cui all'art. 3 che hanno conseguito il livello intermedio, ai sensi dell'articolo 4 comma 11 del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 13 luglio 2011, n. 62, sono ricompresi, ai sensi di cui al comma 1, in un unico elenco senza alcuna suddivisione in aree disciplinari. Successivamente al conseguimento del titolo, sono impiegati sulla base della normativa vigente.

3. In prima applicazione, nelle more dell'istituzione dei percorsi di cui al Decreto specializzazione sostegno, i corsi di cui all'articolo 1, lettera b), in deroga a quanto previsto all'articolo 2 comma 5 sono organizzati dalle reti di cui alla Convenzione, purché le sedi posseggano i requisiti di cui all'articolo 3, comma 2 del Decreto specializzazione sostegno.

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