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Decreto legislativo 18.04.2012, n. 61

Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma Capitale. (G.U. 18.05.2012, n. 115)

Capo VI - Disposizioni finanziarie e finali

Art. 12 - Disposizioni finanziarie

1. Entro il 31 maggio di ciascun anno Roma capitale concorda con il Ministero dell'economia e delle finanze le modalità e l'entità del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; a tal fine, entro il 31 marzo di ciascun anno, il Sindaco trasmette la proposta di accordo. In caso di mancato accordo, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, il concorso di Roma capitale alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica è determinato sulla base delle disposizioni applicabili ai restanti comuni. Il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui al presente comma può comunque essere ridefinito nell'ambito del patto territoriale di cui all'articolo 32, comma 17, della legge 12 novembre 2011, n. 183. 4

2. Nel saldo finanziario utile ai fini del rispetto del patto di stabilità interno non sono computate le risorse trasferite dal bilancio dello Stato e le spese, nei limiti delle predette risorse, relative alle funzioni amministrative conferite a Roma capitale in attuazione dell'articolo 24 della legge delega e del presente decreto. Non sono altresì computate le spese relative all'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto, previa individuazione, nella legge di stabilità, della copertura degli eventuali effetti finanziari.

2-bis. Il comma 22 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è abrogato. 5

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