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Deliberazione CIPE 30.04.2012, n. 66

Relazione illustrativa delle iniziative in atto in materia di edilizia scolastica elaborata congiuntamente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. (G.U. 08.06.2012, n. 132)

Formula iniziale

Il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23 e, in particolare, gli articoli 3 e 4 che dettano norme in materia di edilizia scolastica;

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un Programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto Programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che all'art. 13 - oltre ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel Programma approvato da questo Comitato - reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001;

Visto l'art. 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), che prevede, nell'ambito del Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2003, n. 443, la predisposizione - da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - di un "Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici", con particolare riguardo a quelli insistenti nelle zone soggette a rischio sismico, disponendo la sottoposizione di detto Piano a questo Comitato, sentita la Conferenza Unificata;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, che - all'art. 3, comma 91 - ha destinato al suddetto Piano un importo non inferiore al 10 per cento delle risorse di cui alla legge n. 166/2002, che risultavano disponibili alla data del 1° gennaio 2004;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n

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