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Legge 07.08.2012, n. 135

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini. (G.U. 14.08.2012, n. 189 - S.O.)

Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95

In vigore dal 15 agosto 2012

All'articolo 1:

al comma 1, primo periodo, alle parole: «I contratti stipulati» sono premesse le seguenti: «Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,» e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Le centrali di acquisto regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., non sono soggette all'applicazione dell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunto in fine il seguente periodo: "I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le piccole e medie imprese"»;

dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 37, comma 13, sono premesse le seguenti parole: "Nel caso di lavori,";

b) all'articolo 41, comma 2, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Sono illegittimi i criteri che fissano, senza congrua motivazione, limiti di accesso connessi al fatturato aziendale";

c) all'articolo 75, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base";

d) all'articolo 113, comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Fermo rimanendo quanto previsto al periodo successivo nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito

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