Legge 07.08.2012, n. 134
Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83
All'articolo 1:
al comma 5, dopo le parole: «dell'articolo 157» sono inserite le seguenti: «del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,».
All'articolo 2:
al comma 1, lettera a), alinea, le parole: «sostituita dalla» sono sostituite dalle seguenti: «sostituito dal».
All'articolo 3:
al comma 2, capoverso 2-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli oneri connessi all'affidamento di attività a soggetti esterni possono essere ricompresi nel quadro economico del progetto».
L'articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Art. 4. - (Percentuale minima di affidamento di lavori a terzi nelle concessioni). - 1. All'articolo 51 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "cinquanta per cento" sono sostituite dalle seguenti: "60 per cento";
b) al comma 2, le parole: "1° gennaio 2015" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2014"».
Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:
«Art. 4-bis.- (Contratto di disponibilità). - 1. All'articolo 160-ter del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il contratto determina le modalità di ripartizione dei rischi tra le parti, che possono comportare variazioni dei corrispettivi dovuti per gli eventi incidenti sul progetto, sulla realizzazione o sulla gestione tecnica dell'opera, derivanti dal sopravvenire di norme o provvedimenti cogenti di pubbliche autorità. Salvo diversa determinazione contrattuale e fermo restando quanto previsto dal comma 5, i rischi sulla costruzione e gestione tecnica dell'opera derivanti da mancato o ritardato rilascio di
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