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D.M. MIUR 10.08.2012, prot. n. 74

Assunzioni personale docente ed educativo a.s. 2012/2013.

Art. 2 - Personale docente ed educativo

2.1 Il contingente di assunzioni di cui all'articolo 1 per il personale docente ed educativo è definito, in coerenza al reale fabbisogno di personale.

Le assunzioni in ruolo si effettuano sui posti che risultano disponibili e vacanti per l'intero anno scolastico, dopo la conclusione di tutte le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria.

2.2 Il numero dei posti su cui possono essere disposte le assunzioni a tempo indeterminato viene ripartito a metà tra le graduatorie dei concorsi per esami e titoli, indetti nell'anno 1999 - ovvero, in caso di mancata indizione tra le graduatorie dei precedenti concorsi - e le graduatorie ad esaurimento di cui all'art. 1, comma 605, lett. c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2.3 Nelle assunzioni si tiene conto delle quote di riserva, di cui all'art. 3 e all'art. 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, da assegnare al concorso per esami e titoli e alle graduatorie ad esaurimento.

2.4 Le operazioni di nomina dovranno altresì essere effettuate al netto dei posti accantonati sul contingente dell'a.s. 2010/2011, da ricoprirsi a seguito dello scioglimento delle vertenze relative ai docenti inseriti " a pettine" nelle graduatorie ad esaurimento a seguito di provvedimenti giudiziari.

2.5 Qualora le assunzioni non possano essere disposte sulla totalità dei posti assegnati, in assenza o per esaurimento delle graduatorie sopra indicate o perché sono venuti meno in sede di adeguamento i posti previsti in organico di diritto, ovvero per effetto delle utilizzazioni di personale in esubero di cui al precedente punto 2.4, è consentito, fermo restando il limite del contingente provin

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