Accordo quadro MIUR - Ministero dell'Interno 07.08.2012
1. L'iscrizione e la frequenza ai corsi di integrazione linguistica e sociale e ai percorsi per il conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, organizzati dalle istituzioni scolastiche, sedi dei Centri Territoriali Permanenti costituisce a tutti gli effetti partecipazione alla sessione, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n.179/2011.
2. Il titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana a livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, rilasciato ad esito dei corsi, di cui al precedente comma 1, costituisce documentazione idonea ai fini della verifica, di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n.179/2011 e consente, altresì, allo straniero il raggiungimento della soglia di adempimento di cui all'articolo 6, comma 5, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n.179/2011.
3. Il titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione rilasciato ad esito dei percorsi, di cui al precedente comma 1, costituisce documentazione idonea ai fini della verifica, di cui all' articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n.179/2011 e consente, altresì, allo straniero il pieno raggiungimento della soglia di adempimento, di cui all'articolo 6, comma 5, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n.179/2011.
4. Ai fini dell' assegnazione dei crediti relativi alla conoscenza della lingua italiana a livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, i corsi, di
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