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Accordo quadro MIUR - Ministero dell'Interno 07.08.2012

Sessione di formazione civica e di informazione.

Art. 4 - Criteri e modalità per lo svolgimento della sessione di formazione civica e di informazione

1. La sessione di formazione civica e di informazione, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n.179/2011, ha luogo presso i Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti, di cui all'articolo 1, comma 632 della L.296/06 e successive modifiche e integrazioni. In attesa della riorganizzazione dei Centri, di cui all' articolo 64, comma 4, lettera f) della Legge 133/08, la sessione di formazione civica e di informazione si svolge presso le istituzioni scolastiche sedi dei Centri Territoriali Permanenti, funzionanti ai sensi dell'O.M. 455/97 per le parti compatibili con la vigente normativa in materia.

2. L'individuazione delle istituzioni scolastiche, di cui al precedente comma l, avviene mediante stipula di un protocollo d'intesa tra Prefettura e Ufficio Scolastico Regionale territorialmente competenti, sulla base dei criteri di cui all'articolo 4 dell'Accordo Quadro 11 novembre 2010, tenuto conto delle istituzioni scolastiche già sedi di sessioni per lo svolgimento del test di cui al D.M. 4 giugno 2010.

3. Le istituzioni scolastiche, individuate ai sensi del precedente comma 2, sulla base di accertati fabbisogni, possono stipulare accordi di rete, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n.275/99, con altre istituzioni scolastiche sedi dei Centri Territoriali Permanenti, al fine di rendere più efficace ed efficiente l'organizzazione della sessione di cui al precedente comma 1.

4. La sessione, di cui al precedente comma 1, si svolge nelle date stabilite dal calendario definito con il protocollo, di cui al precedente comma 2, ha una durata complessiva di dieci ore e può essere articolata in più sedute.

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