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Nota MIUR 29.09.2011, prot. n. 6522

Provvedimenti di riconoscimento della professione di docente - Direttiva comunitaria 2005/36 - Inserimento nelle graduatorie di circolo e d'istituto. Chiarimenti.

Pervengono a questo Ministero numerose richieste di chiarimenti riguardanti l'inserimento nelle graduatorie di circolo e d'istituto dei cittadini comunitari in possesso di decreto di riconoscimento della professione di docente rilasciato da questa direzione Generale.

Si chiarisce che tale decreto, adottato ai sensi della direttiva comunitaria 2005/36 recepita dal decreto legislativo n. 206 del 6 novembre 2007, permette di accedere alla professione corrispondente per la quale gli interessati sono qualificati nello Stato membro d'origine e di esercitarla alle stesse condizioni previste dall'ordinamento italiano. Questo Ministero, pertanto riconosce l'abilitazione all'esercizio della professione di insegnante di scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo e secondo grado ai cittadini comunitari abilitati nella corrispondente professione in Paesi diversi dall'Italia. Coloro che hanno il decreto di riconoscimento professionale rilasciato dal MIUR possiedono, conseguentemente, il titolo utile per l'accesso alle graduatorie d'istituto di seconda fascia, così come, peraltro, espressamente previsto dall'art. 2 del D.M. n. 62 del 13 luglio 2011.

Si porta inoltre a conoscenza delle SS.LL. che il rilascio del decreto di riconoscimento della professione di docente è successivo a un complesso iter procedurale che comporta:

- la verifica dell'autenticità dei titoli;

- la valutazione della formazione posseduta, comparata per contenuti e durata con quella italiana;

- l'accertamento della competenza linguistica necessaria disciplinata dalla circolare ministeriale del 26 settembre 2010, n. 81 che annulla e sostituisce la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39;

- l'accertamento del superamento di eventuali misure compensative somministrate da questa Direzione per differenza di contenuti o di durata di formazione.

In tali casi la scuola, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie, deve limitare il contro

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