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Nota operativa INPDAP 29.09.2011, n. 32

Applicazione per l'anno 2011 dell'art. 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 in materia di assoggettamento all'IRPEF di titolari di più trattamenti pensionistici.

In caso di corresponsione di due o più trattamenti pensionistici assoggettabili ad IRPEF, erogati dallo stesso o da Enti diversi, la disposizione di cui all'oggetto ha disciplinato le modalità di applicazione della relativa ritenuta fiscale.

Nel richiamare le disposizioni impartite dall'Agenzia delle Entrate con circolare n. 57 del 22 dicembre 2003 in materia di tassazione IRPEF sulle pensioni per i titolari di più trattamenti (cfr. circolare INPDAP n. 13 del 27/2/2004), si informa che l'INPS, quale gestore del Casellario centrale dei pensionati, ha provveduto a comunicare alla Direzione Centrale Sistemi Informativi le risultanze delle proprie elaborazioni, sulla base delle quali, con effetto dalla rata scadente nel mese di ottobre 2011 e con riferimento alle pensioni in pagamento con il sistema GPP Web, si darà corso, con procedura centralizzata, agli adempimenti di competenza dell'INPDAP.

Per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio - 30 settembre 2011, le differenze tra l'IRPEF già trattenute sulla pensione e quella ricalcolata in virtù dell'art. 8 del D.Lgs n. 314/1997 saranno regolarizzate in sede di conguaglio fiscale.

Per tutti i trattamenti elaborati sarà aggiornata l'aliquota media presente in banca dati, qualora risulti inferiore a quella comunicata dal Casellario.

Non sono state elaborate centralmente le posizioni di coloro che hanno un trattamento pensionistico assoggettato ad aliquota fissa. L'elenco dei nominativi dei pensionati interessati e le relative disposizioni operative saranno successivamente indicate a codeste Sedi dalla D.C. Sistemi Informativi.

Si precisa che le informazioni, segnalate dall'Inps, prese in considerazione al fine di determinare l'aliquota proporzionale da applicare ai trattamenti pensionistici dal 1° gennaio 2011 sono esclusivamente gli imponibili relativi alle pensioni erogate da altri Istituti previdenziali e le detrazioni di cui all'art. 13 del TUIR mentre le detrazioni per familiari

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