D.P.R. 21.09.2011
Formula iniziale
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) ed in particolare l'art. 1, comma 101, che prevede l'esclusione del comparto scuola dal blocco delle assunzioni;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008);
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;
Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, e successive modifiche e variazioni, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione della finanza pubblica e di competitività economica;
Visto l'articolo 3, comma 102, della legge n. 244 del 2007, come modificato dall'articolo 66, comma 7, del decreto-legge n. 112 del 2008, e dall'articolo 9, comma 5, del decreto legge n. 78 del 2010 in cui si dispone che, per il quadriennio 2010-2013, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523 della legge n. 296 del 2006, ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quell
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