D.P.C.M. 27.09.2011, n. 191
Formula iniziale
Entrata in vigore del provvedimento: 23/11/2011
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, ed in particolare, l'articolo 33, commi 2 e 2-bis, concernente l'istituzione e i compiti del Comitato per i minori stranieri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 1999, n. 535, recante «Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma dell'articolo 33, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;
Ritenuta la necessità di procedere alla modifica dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 1999, n. 535, al fine di prevedere l'estensione della durata dei soggiorni solidaristici dei minori accolti, nonché l'eliminazione dei riferimenti a programmi scolastici;
Vista la deliberazione del Comitato per i minori stranieri del 21 luglio 2009, contenente una proposta di modifica dell'articolo 9 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 ottobre 2010;
Sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 16 dicembre 2010;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti i Ministri degli affari esteri, dell'interno e della giustizia;
Decreta:
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