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D.M. MIUR 30.09.2011

Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249. (G.U. 02.04.2012, n. 78)

Art. 10 - Norme transitorie e finali

1. In attesa dell'emanazione del decreto di cui all'art. 12, comma 3, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 si procede, ai fini dell'individuazione delle istituzioni scolastiche sedi di tirocinio, secondo quanto previsto dall'art. 15, comma 23 del medesimo decreto.

2. I corsi di cui al presente decreto sostituiscono ogni altro percorso finalizzato alla specializzazione sul sostegno. Coloro i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano iscritti ai corsi di laurea quadriennali in scienze della formazione primaria di cui al previgente ordinamento, conseguono la specializzazione secondo le modalità previste dall'art. 3, comma 6 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della pubblica istruzione 26 maggio 1998, a condizione che dette modalità siano state previste dai regolamenti didattici vigenti all'atto dell'iscrizione.

3. Resta salva l'efficacia dei titoli di specializzazione per il sostegno didattico degli alunni con disabilità già conseguiti secondo le disposizioni previgenti in materia.

4. I corsi attivati sono sottoposti ad azioni di monitoraggio anche sulla base degli indicatori predisposti dall'ANVUR ai sensi dell'art. 3, comma 3.

5. Con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definiti i crediti formativi per l'acquisizione delle competenze per l'aggiornamento pedagogico-didattico su specifiche disabilità.

6. Dall'attivazione dei corsi previsti dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.

Il presente decreto è

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