D.M. MIUR 30.09.2011
1. Il corso si conclude con un esame finale al quale è assegnato uno specifico punteggio.
2. La commissione d'esame è composta dal direttore del corso, che la presiede, da due docenti che hanno svolto attività nel corso, di cui uno esperto di CLIL e uno esperto di disciplina veicolata in lingua straniera, nominati dalla competente autorità accademica, dal tutor del perfezionando nonché da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico designati dal direttore dell'ufficio scolastico regionale.
3. L'esame finale valuta, tramite un colloquio con il candidato:
a. un progetto su aspetti applicativi metodologico-disciplinari legati alle attività di tirocinio;
b. un prodotto multimediale finalizzato alla didattica disciplinare con metodologia CLIL attraverso l'uso delle TIC;
entrambi predisposti dal candidato medesimo.
4. L'esame finale si intende superato da parte di quei candidati che abbiano conseguito una valutazione non inferiore a 18/30.
5. La valutazione complessiva finale, espressa in trentesimi, risulta dalla somma della media aritmetica dei punteggi ottenuti nelle valutazioni di cui all'articolo 6 e dal punteggio ottenuto nell'esame di cui al comma 1 del presente articolo. La valutazione complessiva finale è riportata nel certificato di cui all'articolo 1.
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