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D.M. MIUR 12.09.2011, n. 79

Immissione in ruolo nei profili professionali di assistente amministrativo e di assistente tecnico del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo, per motivi di salute, all'espletamento della funzione docente, ma idoneo ad altri compiti.

Art. 4 - Stato giuridico ed economico

4.1. Con contratto di lavoro a tempo indeterminato il personale viene inquadrato nei ruoli dei profili professionali indicati all'articolo 1.1.. Ai sensi dell'articolo 19, comma 12, della legge 111/2011, il personale inquadrato mantiene il maggior trattamento stipendiale per effetto di assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

4.2. Ad invarianza della normativa è garantita la facoltà di opzione tra le modalità di riconoscimento dei servizi utili per la ricostruzione di carriera, al fine dell'inquadramento ritenuto più favorevole.

4.3. Il personale di cui al presente decreto, in possesso dei requisiti previsti al momento della domanda per il diritto a trattamento di pensione, può presentare istanza di cessazione dal servizio anche al di fuori dei termini annualmente definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Consequenzialmente, la cessazione dal servizio avviene, anche in corso d'anno scolastico, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di accoglimento della richiesta di pensionamento.

4.4. Considerato che il passaggio in altro ruolo comporta il cambiamento di stato giuridico, il personale interessato può chiedere, in alternativa ai passaggi di ruolo di cui ai commi 12 e 15 della richiamata legge 111/2011, di essere dispensato dal servizio per motivi di salute, secondo le modalità previste dalla normativa vigente al momento della domanda.

4.5. Il personale di cui al presente decreto non è tenuto a prestare il periodo di prova di cui all'articolo 45 del CCNL 29 novembre 2007.

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