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D.M. MIUR 02.09.2011

Adozione dello Statuto dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo - INVALSI. (G.U. 01.10.2011, n. 229)

Art. 14 - Vigilanza ministeriale e patrocinio dell'Avvocatura dello Stato

1. I bilanci preventivi, le relative variazioni, i rendiconti consuntivi e le rispettive relazioni di accompagnamento, le relazioni del Collegio dei revisori dei conti, la relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici dell'Istituto, la relazione dell'Organismo indipendente di valutazione della performance sono inviati al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministro dell'economia e delle finanze.

2. L'Istituto si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 e successive modificazioni e integrazioni. Nell'ipotesi in cui non sia possibile ottenere il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, o per esigenze specifiche, l'Istituto, sulla base di una motivata deliberazione a stare in giudizio adottata dal Consiglio di amministrazione, e comunque da sottoporre all'approvazione del Ministero vigilante, può conferire specifico mandato di rappresentanza e difesa anche ad avvocati del libero foro e ad altri professionisti.

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