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D.M. MIUR 07.09.2011

Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, articolo 69, comma l, recante norme generali concernenti i diplomi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze di cui agli articoli 4, comma 3, e 8, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008.

Art. 5 - Diplomi di tecnico superiore

1. I diplomi di tecnico superiore si riferiscono alle figure nazionali indicate negli allegati A, B, C, D, E, F e sono rilasciati, previa verifica finale ai sensi dei seguenti articoli, dagli istituti tecnici e professionali enti di riferimento delle Fondazioni ITS, sulla base del modello di cui all'allegato n. 2.

2. I diplomi di tecnico superiore costituiscono titolo per l'accesso ai pubblici concorsi ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008.

3. Per favorirne la circolazione in ambito nazionale e comunitario, il diploma è corredato da un supplemento predisposto secondo il modello EUROPASS diploma supplement (allegato n. 3). Il supplemento è rilasciato dal dirigente dell'istituzione scolastica ente di riferimento della Fondazione ITS.

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