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Decreto legislativo 06.09.2011, n. 159

Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. (G.U. 28.09.2011, n. 226 - S.O. n. 214)

Libro III - Attività informative ed investigative nella lotta contro la criminalità organizzata. Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

Titolo I - Attività informative ed investigative nella lotta contro la criminalità organizzata

Capo II - Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata e Direzione investigativa antimafia

Art. 107 - Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata

1. Presso il Ministero dell'interno è istituito il Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata, presieduto dal Ministro dell'interno quale responsabile dell'alta direzione e del coordinamento in materia di ordine e sicurezza pubblica. Il Consiglio è composto:

a) dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza;

b) dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

c) dal Comandante generale del Corpo della guardia di finanza;

d) dal Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna;

e) dal Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna;

f) dal Direttore della Direzione investigativa antimafia.

2. Il Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata provvede, per lo specifico settore della criminalità organizzata, a:

a) definire e adeguare gli indirizzi per le linee di prevenzione anticrimine e per le attività investigative, determinando la ripartizione dei compiti tra le forze di polizia per aree, settori di attività e tipologia dei fenomeni criminali, tenuto conto dei servizi affidati ai relativi uffici e strutture, e in pri

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