Decreto legislativo 06.09.2011, n. 159
Libro I - Le misure di prevenzione
Titolo V - Effetti, sanzioni e disposizioni finali
Capo IV - Disposizioni finali
1. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 4 il fermo di indiziato di delitto è consentito anche al di fuori dei limiti di cui all'articolo 384 del codice di procedura penale, purché si tratti di reato per il quale è consentito l'arresto facoltativo in flagranza ai sensi dell'articolo 381 del medesimo codice.
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