Deliberazione Commissione di vigilanza sui fondi pensione 21.09.2011
1. Ai sensi dell'art. 30-bis, comma 1, lett. c) del decreto n. 198/2006 è vietata, con riferimento alle forme pensionistiche complementari collettive che eroghino direttamente le prestazioni, qualsiasi discriminazione diretta o indiretta tra uomini e donne per quanto riguarda il relativo calcolo, nonché le condizioni concernenti la durata e il mantenimento del diritto alle prestazioni.
2. Salvo quanto previsto nei successivi commi, le forme pensionistiche complementari collettive che erogano direttamente le prestazioni informano la COVIP in merito alle iniziative adottate per rimuovere le situazioni di cui al comma 1, eventualmente sussistenti.
3. Le forme pensionistiche complementari collettive che erogano direttamente le prestazioni e che, rientrando nelle categorie indicate dall'art. 30-bis, comma 2, del decreto n. 198/2006, si avvalgono delle facoltà ivi previste sono tenute ad accertare che i trattamenti diversificati siano giustificati sulla base di dati attuariali affidabili, pertinenti e accurati.
4. Ai fini della verifica della sussistenza della predetta condizione, le forme di cui al comma 3 sono tenute a redigere, in allegato al bilancio tecnico, un'apposita relazione nella quale attestano che l'utilizzo del fattore sesso, determinante nella valutazione dei rischi effettuata ai fini del calcolo delle prestazioni differenziate, trova fondamento in dati attuariali affidabili, pertinenti e accurati. La relazione, redatta da un attuario, deve contenere un'indicazione dettagliata della tipologia e delle fonti dei dati attuariali impiegati nella determinazione di ogni categoria di prestazione, anche accessoria e di reversibilità.
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